Terzo settore/ Cosa cambia

terzosettoreL’approvazione della legge sul Terzo settore è fatto di importanza decisiva per le organizzazioni piccole e grandi che lo costituiscono. L’Arci giudica complessivamente positivo il testo approvato e chiede che i decreti attuativi vengano scritti d’intesa con le organizzazioni sociali. La dichiarazione di Chiavacci, il testo della legge, l’ordine del giorno di Paolo Beni. Cosa cambia e alcune indicazioni di Ideanna Giuliani dell’Arci della Lombardia.

Un percorso lungo, intenso, sentito e controverso si è concluso il 25 maggio con la definitiva approvazione alla Camera (239 voti favorevoli e 78 contrari) e il Terzo settore ha una sua legge.

L’inizio due anni fa con le linee guida che annunciavano il percorso di riforma, un percorso denso di accelerate improvvise e altrettanto improvvise – e brusche – frenate

Nel rispetto dei principi costituzionali della libertà di autodeterminazione e di autorganizzazione, agli enti di terzo settore è dato pieno riconoscimento e legittimità di svolgere le proprie attività nell’interesse generale per fini solidaristici, civici e di utilità sociale.

Trattandosi di una legge delega, questo è solo l’inizio di un nuovo percorso. La legge ha sancito i principi generali che dovranno però trovare piena (e coerente ) applicazione nei decreti attuativi da emanarsi entro un anno, la cui scrittura però è di competenza del  Governo attraverso il Ministero  del Lavoro.

Questi i punti fondamentali introdotti dalla riforma

  • Chi sono gli enti di Terzo settore?Gli enti del libro primo, titolo secondo, del Codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e cooperative sociali e imprese sociali senza scopo di lucro, e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Cosa fanno? Promuovono e realizzano attività di interesse generale
  • Come lo fanno? Mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità e di produzione e scambio di beni e prevedendo le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari , ma ponendo alcuni limiti che sollevano parecchie perplessità e che dovranno trovare esplicito chiarimento nei decreti attuativi.
  • Chi li controlla? particolare rilevanza è stata data al tema del controllo degli enti che sarà definito in termini di criteri e strumenti dal/i soggetto/i al quale tale compito è affidato , in primis appunto Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate.

La legge delega individua due macro obiettivi che saranno oggetto di lavoro nei decreti applicativi:

  • riordino e semplificazione della disciplina generale del Terzo settore;
  • Codice unico del Terzo Settore.

Per questo sarà revisionato il titolo II del libro primo del codice civile affinché sia rivisto e semplificato il procedimento per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e per assicurare il rispetto dei diritti degli associati.

All’interno del riordino e della revisione della disciplina del Terzo settore e del Codice del Terzo settore si procederà a:

redigere un codice unico per la raccolta e il coordinamento delle diverse disposizioni che già riguardano il mondo degli enti di terzo settore; individuare le attività di interesse generale il cui svolgimento costituisce requisito imprescindibile per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa; riorganizzare il sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore.

Quest’ultimo aspetto rappresenta una novità molto importante e controversa: le condizioni oggettive (natura dell’attività) e soggettive (natura del soggetto) costituiranno l’elemento su cui si fonda l’iscrizione al registro.

L’iscrizione al registro sarà a sua volta condizione necessaria per poter beneficiare di  agevolazioni dirette e indirette da parte dello Stato (soprattutto quelle di natura fiscale).

Nel nuovo contesto normativo trovano posto le specificità delle organizzazioni di volontariato (con particolare riferimento al nuovo ruolo previsto per i Centri di Servizio) e le associazioni di  secondo livello.

Particolare rilevanza viene data all’impresa sociale, che viene delineata cole lo strumento operativo  idoneo a  realizzare servizi e progetti di rilevanza sociale in forma imprenditoriale.

Infine, il Servizio Civile Universale: pieno riconoscimento del concetto di difesa non armata della patria e promozione dei valori fondativi della Repubblica. È’ in questa cornice che giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e 28 anni potranno svolgere il servizio civile.

Questi sono alcuni tra i principali punti introdotti dalla norma, il cui testo completo e definitivo è visibile in allegato. La fine di un percorso e l’inizio di un altro e ora come si diceva la palla passa al Governo per dare applicazione alla riforma del terzo settore con i numerosi decreti che dovranno darle sostanza . Un percorso non facile , non scontato al quale dovremo prestare la massima attenzione per evitare che le maglie molto strette della legge delega diventino un ostacolo e non l’auspicato strumento di sviluppo del nostro modello associativo. [Ideanna Giuliani, Gruppo Formazione Arci Lombardia]

Leggi la dichiarazione di Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell’Arci.

Leggi il testo della legge.

Leggi l’Ordine del giorno di Paolo Beni approvato dalla Camera dei deputati contestualmente alle legge.

 

 

 

[Foto Alida Franchi, ecoinformazioni]

 

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